processo tributario

LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO NON SANA IL VIZIO DI NOTIFICA DINANZI AD UNA DECADENZA GIA' MATURATA

22/02/2022


Nel solco di un orientamento pressoché univoco e consolidato, la Corte Suprema torna a pronunciarsi (favorevolmente al contribuente) sulla delicata questione degli effetti - potenzialmente sananti - del ricorso avverso l’atto tributario di cui se ne deduce l’omessa e/o irrituale notificazione.

Questione - quella in esame  - sempre più ricorrente nelle liti aventi ad oggetto, giustappunto, il vizio del procedimento notificatorio che ha consentito di (o di non) portare a conoscenza il provvedimento impositivo destinato al contribuente.

In tali casi, le domande spontanee che sorgono sono 2:

  1. posso impugnare nei 60 giorni l’atto recapitatomi in maniera non conforme alle prescrizioni normative in tema di notificazione di atti impositivi e/o esattoriali?
  2. laddove dovessi decidere di impugnare, quali sono gli effetti che si riverberano sull’eventuale (esistente) vizio che attanaglia il procedimento notificatorio?

Orbene, la risposta ai nostri dubbi la si rinviene in maniera chiara ed esaustiva dall’analisi dell’Ordinanza n. 3850/2022, depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 7 febbraio scorso.

Principio di diritto:

(Il ricorso avverso la cartella di pagamento - di cui se ne deduce la nullità del procedimento notificatorio - produce l’effetto sanante, ex art. 156 c.p.c., solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui la proposizione dell’impugnazione avvenga entro i limiti temporali previsti dal Legislatore al fine di esercitare quel siffatto potere accertativo e/o riscossivo).

Estratto della decisione:

In punto di diritto va rilevato che la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. nn. 17198/2017, 17251/2013; S.U. n. 19854/2004);

Nel caso in esame, le ricorrenti risultano aver impugnato tempestivamente l’atto impositivo, eccependo tuttavia la decadenza, verificatasi medio tempore, dell’Amministrazione dal potere sostanziale di accertamento;

Risulta, quindi, erronea in punto di diritto l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale limitatasi, al riguardo, a rilevare che la tempestiva impugnazione dell’atto impositivo aveva determinato la sanatoria del vizio relativo alla notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., atteso che, come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado (trascritta in parte qua nel ricorso per cassazione), <<il primo atto posto in essere da entrambe le società e che avrebbe potuto determinare la sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c. è stato posto in essere in un momento successivo a quello in cui è venuto meno, per decorso dei termini utili, il potere accertativo dell’ufficio>>;

La Commissione Tributaria Regionale ha quindi omesso di rilevare che l’applicazione della sanatoria può evitare la decadenza dal potere di accertamento soltanto ove sia intervenuta prima della scadenza del termine (per riferirsi al caso di specie, ove il ricorso alla commissione di primo grado sia proposto entro tale termine), circostanza che non si è verificata nell’odierna fattispecie.

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