processo tributario

NOTIFICA A DESTINATARIO ASSENTE: NULLA SENZA LE DOVUTE RICERCHE

08/01/2022


Con la sentenza n. 28821, depositata il 19.10.2021, la VI Sez. Civ. della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che l’inerzia totale (per come rilevabile dalla relata) del notificatore, in ordine alle ricerche indispensabili ai fini della legittima configurazione dell’irreperibilità assoluta, presupposto della notifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), determina la nullità di quest’ultima”.

Consolidando l’orientamento giurisprudenziale precedente, i Giudici di Piazza Cavour hanno infatti ricordato come In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018).

 

IL CASO

La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini trae origine dall’impugnazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una sentenza emessa dalla CTR della Campania - Sezione staccata di Salerno - che confermava in toto quanto già statuito dai Giudici di prime cure.

Nello specifico, i decidenti regionali avevano ravvisato l’invalidità della notifica di un avviso di accertamento - effettuata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 – dal momento che, a parere degli stessi, la documentazione prodotta in giudizio dall’Ufficio non avrebbe “evidenziato se il messo notificatore aveva effettuato un minimo di ricerche”, non essendo neppure specificato “il motivo della non consegna dell’atto (…): pertanto, in virtù di ciò, non si rinvenivano i presupposti per poter ritenere configurata l’ipotesi della c.d. “irreperibilità assoluta”.

Insistendo nella propria doglianza innanzi ai Giudici di legittimità, la ricorrente eccepiva invece la piena regolarità della procedura notificatoria, essendo la stessa avvenuta nel religioso rispetto delle forme di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), tanto nei confronti della società contribuente quanto del legale rappresentante di quest’ultima, entrambi assolutamente irreperibili, rispettivamente presso la sede legale e presso la residenza anagrafica, peraltro coincidenti nell’indirizzo.

 

LA DECISIONE

Il Collegio di Piazza Cavour, valutato che da nessuno dei documenti prodotti in giudizio dell’Agenzia delle Entrate veniva dato atto di ricerche effettuate dall’agente postale o dal messo comunale, in ordine alla c.d. irreperibilità assoluta della società e/o del suo legale rappresentante, ha concluso per il rigetto del ricorso avanzato dalla contribuente.

Nel caso di specie, dalla relata depositata in atti non era possibile constatare alcuna menzione circa effettive ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ovvero che quest’ultimo non avesse più né l’abitazione, né l’ufficio o l’azienda, nel perimetro del Comune già sede del proprio domicilio fiscale.

Non risultava, quindi, che il messo notificatore avesse appurato in punto di fatto l’eventuale e concreta divergenza dai dati anagrafici che, al contrario, attestavano la persistente residenza in loco del destinatario della notifica.

In conclusione, i Decidenti supremi – facendo eco ad un orientamento pressoché univoco e consolidato – hanno avuto modo di ribadire che:

  • La notificazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), è ritualmente eseguita solo nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune. (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 3378 del 12/02/2020)”.
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