tributi locali

CARTELLA DI PAGAMENTO TARI: NULLA SENZA LA PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

12/03/2018


Qualora la cartella di pagamento notificata al contribuente in seguito all’omesso versamento della TARI, faccia esplicito riferimento ad un precedente e propedeutico atto di accertamento recapitato allo stesso, l’agente della riscossione, o chi per esso, ha l’obbligo di provare durante il giudizio tributario la corretta e regolare notifica dell’atto impositivo indicato in motivazione.

A tali pregevoli conclusioni è giunta la Commissione tributaria provinciale di Roma, con la sentenza n. 1072/39/18, depositata in segreteria il 15 gennaio scorso.

Il contribuente, nel contestare la cartella esattoriale recapitatagli, eccepiva, tra le varie cose, la mancata notifica dell’avviso di accertamento riportato nella motivazione della stessa, così di fatto ribaltando sul concessionario della riscossione l’onere di dimostrare che quanto affermato dal ricorrente fosse in realtà infondato.

Dopo un’attenta analisi del materiale probatorio depositato in atti, i Giudici capitolini hanno ritenuto attendibile la doglianza sollevata dal contribuente giungendo, in ragione di ciò, alla seguente conclusione: “E’ fondato, invece, l’eccepito difetto di motivazione dell’atto impugnato, per omessa notifica dell’atto presupposto.

La società AMA S.p.a. non ha esibito la prova della rituale notifica dell’avviso di accertamento n. 1111006580 del 29.9.2011, notificato in data 28.11.2011, con raccomandata AR. N. 61033733359- 8, per compiuta giacenza.

Il giorno della notifica è stata immessa, nella cassetta postale dell’appellato, la comunicazione di avvenuto deposito della stessa presso il competente Ufficio Postale, ma non risulta inviata la relativa raccomandata.

La giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare che: La notificazione a mezzo posta, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l ‘ufficio postale, sicché, ai fini della ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la prova della spedizione di detta raccomandata (Cass. n. 62642 del2017). Tenuto conto che il ricorrente contesta la notifica dell’atto presupposto n. TM1111006580 del 29-9.2011, la cartella impugnata non è completa sotto il profilo motivazionale - posto che nel caso in cui la cartella esattoriale non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile (Cass. n. 9799 del 2017) - né è stata rispettata la sequenza procedimentale ai fini della riscossione.

Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va accolto, la cartella impugnata annullata ed ogni altra questione assorbita.”.

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