tributi locali

LA PROVA DELLA DEBENZA DEL CONTRIBUTO CONSORTILE NON SPETTA AL CONTRIBUENTE

20/02/2019


La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con una recente sentenza depositata il 07.02.2019, ha statuito che nell’ipotesi in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale conseguente all’omesso versamento del contributo consortile, è onere del Consorzio di Bonifica, ente titolare della pretesa impositiva, dimostrare che l’immobile rientrante nel perimetro di contribuenza abbia avuto delle utilità e dei benefici tali da giustificare il prelievo impositivo in capo al proprietario dello stesso.

“Orbene, dall’esame delle disposizioni della L. R. n. 4 del 2012, titolata “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”, che in concreto disciplina la materia, non si ricava alcun precetto che imponga al proprietario degli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza di dover provare egli la sussistenza - ed, in ipotesi, l’insussistenza - dei nominati fatti costitutivi la pretesa contributiva.

In tema di distribuzione dell’onere della prova, anche nel processo tributario vale dunque la regola generale dettata dall’art. 2697 cod. civ., sicché, in applicazione della stessa, “l’ente che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa” (ex multis, Cass. n. 955/2016, n. 1946/2012, n. 13665/2001).

La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull’ente impositore e nella fattispecie, essendo stati convenuti sia il concessionario So.g.e.t. S.p.A che il Consorzio di bonifica, sull’una o sull’altra parte pubblica ricadeva facoltà di assolvere al relativo onere.

Siffatta prova presuppone che l’ente impositore o il concessionario dimostri anzitutto la comprensione dell’immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all’ambito operativo del corrispondente piano di classifica, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le formalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell’ambiente. 

Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha avuto modo di precisare che “…. il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l’onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell’esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n. 11722/2010)”.

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