tributi locali

MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI? CARTELLA NULLA SE NON PRECEDUTA DALL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

20/09/2018


Sono queste le pregevoli conclusioni cui è giunta la Commissione tributaria provinciale di Potenza, con la sentenza n. 1091/18, depositata lo scorso 18 settembre.

Pronuncia che si colloca nel solco di un orientamento ormai univoco, in virtù del quale è da considerarsi nulla la cartella esattoriale riferita al mancato versamento della tassa sui rifiuti, allorquando la stessa non sia preceduta dalla notifica del propedeutico e necessario avviso di accertamento.

La vicenda in esame traeva origine dal ricorso di un contribuente avverso la cartella di pagamento con cui gli veniva intimato di procedere al versamento della somma di € 883,57, a titolo di omesso pagamento della tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Fra i vari motivi di doglianza, il ricorrente – per il tramite del Dott. Daniele Brancale – si doleva della circostanza, non irrilevante, per cui il provvedimento esattoriale notificatogli non era stato preceduto dall’invio del preventivo avviso di accertamento.

Nel fare ciò, specificava, inoltre, come lo stesso regolamento comunale disciplinante la riscossione della TARI, stabilisse all’art. 4 l’obbligo per il Comune di notificare al contribuente un avviso di accertamento nei casi di omessa denuncia dell’immobile o, come nella fattispecie in esame, nelle ipotesi di omesso versamento del tributo.

L’ente pubblico, dal canto suo, sosteneva la legittimità del proprio operato, sottolineando come in realtà non vi fosse stata alcuna violazione all’osservanza degli adempimenti previsti dalla procedura per la riscossione della tassa.

Tesi, però, non condivisa dal Collegio potentino.

I Giudici lucani, infatti, con la sentenza in esame, hanno accolto le doglianze del contribuente, affermando quanto segue: “Il Collegio, preliminarmente, per il suo carattere pregiudiziale ed assorbente di ogni altro motivo di gravame, dopo attento e scrupoloso esame di tutti gli atti che corredano il fascicolo della controversia, accerta la fondatezza della doglianza del ricorrente riferita alla violazione dell’art. 4 – Accertamento – del regolamento dell’Imposta Comunale Unica – IUC – del Comune di Sant’Arcangelo, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 31 luglio 2014, rilevando che nella cartella di pagamento opposta non è riuscito ad individuare, perché inesistente, alcun riferimento al prodromico, necessario ed obbligatorio, avviso di accertamento o di rettifica previsto dal comma 3 del medesimo regolamento.

Pertanto – proseguono i decidenti  – in assenza di prova, il Collegio, ai sensi dell’articolo 2697 – Onere della prova – c.c., mancando, si ripete, l’atto prodromico (avviso di accertamento o di rettifica), dichiara illegittima la pretesa tributaria racchiusa nella cartella di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo della controversia.”.

Di rilevo le conseguenze pratiche della sentenza: ogni qualvolta il contribuente si vede recapitare una cartella di pagamento per omesso versamento della tassa sui rifiuti, deve premurarsi di verificare che prima di quell’atto gli sia stato notificato un apposito avviso di accertamento da parte del Comune.

In assenza di ciò, è consigliabile impugnare il provvedimento esattoriale al fine di ottenere la declaratoria di nullità dello stesso.

Consulta il teso integrale della sentenza nella sezione “Casi risolti” del sito www.danielebrancale.it

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